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AAA ARBOREA

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AAA ARBOREA:

Lo Statuto di Eleonra d.Arborea del 1388.

LA CARTA DE LOGU Di ELEONORA D'ARBOREA PRIMA PARTE (introduzione +CAPITOLI I° - XCVI°)

OSSERVAZIONI SU UNO DEI PIU' ANTICHI DOCUMENTI DELLA STORIA, DELLACULTURA E DELLA LINGUA SARDA:

Si tratta della Costituzione promulgata da Eleonora Giudicessa di Arborea, predisposta daldi lei padre Giudice Mariano IV° e redatta, in parte, dal Giurista Filippo Mameli "dotore delege", del quale rimane un'iscrizione funeraria nella Cattedrale di Oristano "IOBIA... VIIIDE MAIU DE MCCCXLIX" = giovedì 8 maggio del 1349.

Tra le sette antiche traduzioni della Carta, riteniamo sia la più prestigiosa quella delCavaliere Don Giovanni Maria Mameli De' Mannelli, patrizio di Cagliari, edita in Roma nelMDCCCV (1805) presso la tipografia Antonio Fulgoni.

la Carta sul frontespizio porta: "A LAUDE DE JESU' CRISTU SALVADORI NOSTRU EDEXALTAMENTU DESSA JUSTICIA".

La promulgazione della Carta, che si articola in 198 capitoli, risale al 1395, giorno diPasqua.

Qui iniziamo un'analisi dei 198 capitoli della Carta, tenendo conto non certo delle pretesedegli esperti di storia, di lingua e di legge, bensì delle esigenze dei visitatori del sito, neiquali si mischiano insieme la voglia di cultura e la curiosità ed anche il tentativo di"accostamento" alle attuali "Costituzioni" vigenti nelle varie parti del mondo. Sonotrascorsi quasi 6 secoli e la Carta de Logu di Eleonora d'Arborea non è poi, nella suasostanza, tanto lontana da noi. Facciamo inoltre una riflessione sul fatto che si trattadellla Prima Vera e Propria Costituzione Scritta del Medio Evo, a parte la famosa MagnaCarta Libertatum di Giovanni Senza Terra re d'Inghilterra, deol 15 giugno 1215, chesanciva alcuni nuovi rapporti tra il Re ed il popolo e soprattutto tra il Re e la nobiltàinglese (vedi nel Web).

Il primo e secondo capitolo della Carta si riassumono così: " Chiunque offenda orechi danno di qualsiasi entità o forma ai signori di Oristano, sia portato in cateneo trascinato da un cavallo sino alla forca e lì venga impiccato finchè muoia e tutti isuoi beni passino di propietà de Regno: "Infini a sa furca e innìa s'infurchit,ch'indi morgiat et issos benis suos totu siant appropriados a su Rennu". Il

reo perdeva quindi tutti i beni, a vantaggio dellla Corte. Ma nel caso in cui ilcondannato o la condannata risultava sposato/a alla Sardesca ( a sa sardisca),metà dei beni rimaneva al coniuge - "ch' in casu su dittu traitori haviritmugeri (o viceversa) ed esserit ed esserit coyadu assu modu Sardiscu, saditta mugeri (o viceversa) happat sa parti sua senza mancamentualcunu". E se il reo ha figli da precedenti mogli, questi abbiano la spettante parte, senza che manchi niente. Lo stesso s'intenda per i creditori, purché il debito siastato contratto dal reo prima del delitto.

In questi due capitoli si fa riferimento al matrimonio alla Sardesca (assaSardisca). Si tratta del matrimonio con la comunione dei beni: cioè di tutto ciòche diventa patrimonio dopo le nozze, per parte dell'uno e dell'altro coniuge,compresi i frutti dei beni che l'uno e l'altro avesse o successivamente per eredità,donazioni od altro, esclusi quindi i beni posseduti prima del matrimonio.

Il terzo capitolo prevede che l'assassinio premeditato sia punito col taglio dellatesta (siat illi segàda sa conca); aggiunge poi in lingua latina: agentes etconsentientes pari pena puniuntur = autori e mandanti sono puniti con lamedesima pena. L'assassinio non deliberato, ma per causa fortuita(preterintenzionale) > pro causa fortuabili viene rimandato al giudizio deimagistrati.

Nel capitolo quarto, chi ammazza una persona col suo cavallo, sia menandolo amano, sia correndo, in qualsiasi luogo > in via, in campu, in silva o in aterulogu, sia ucciso pure lui se l'assassinio è stato fatto deliberatamente. Senell'omicidio non c'è volontà, sia messo in prigione, nell'attesa di giudizio > sinollu havirit mortu a voluntadi cosa sua, siat in arbitriu nostru dellucundennari pro sa ditta morti.

Al capitolo cinque, chi volutamente da del veleno ad altra persona, della qualecausa la morte, sia impiccato; se il reo invece è femmina, sia arsa viva (... chihadi fattu dittu mali, siat infurcadu, ch'indi morgiat;...e si esserit femina,siat arsida viva...). Se il veleno non causa morte o altro danno, al reo siatagliata la mano destra, senza scampo alcuno.

Al capitolo sesto: quando una prsona viene uccisa in paese altrui (in villa deforas) o nel suo territorio, i rappresentanti di giustizia di quel paese, devonocatturare e consegnare il reo entro un mese di tempo. Se ciò non avviene igiuratidi detto villaggio paghino 200 lire di multa, se si tratta di grosso villaggio(villa manna), 100 lire se piccolo villaggio (villa picci(n)a). Il reo se non vienecatturato è dicchiarato bandito e le sue sosrtanze tutte, confiscate , per metà seha moglie, e lo stesso vale per i figli, da precedenti matrimoni. Chiunque ammazziun bandito non paga pena alcuna. Al bandito catturato viene mozzata la testa(...si venerit in forza nosta , siat illi tagiàda sa testa ...ogni personapozzat illu offendiri e darilli morti senza incurreri in pena , nè machicia(multa).

Capitolo settimo: quando un bandito viene in un villaggio del nostro territoriodeve essere catturato e consegnato alla giustizia o altrimenti quel villaggiopagherà alla Corte 50 Lire se si tratta di villaggio grande (villa manna), 25 Lirese si tratta di villaggio piccolo (villa piccia). Il maggiore del villaggio (majore =sindaco, rappresentante di giustizia) pagherà personalmente alla Corte 10 Lire eciascun giurato (jurato) 5 Lire. Chiunque aiuti un bandito pagherà alla Corte 100Lire: ne sono esclusi la moglie, i figli, i genitori, i nonni, i fratelli e i cugini in primogrado (carralis) (...e si alcunu homini dessa ditta villa illu sbandidu recivirite recettarit e darit illi consigiu, ajuda o favori...paghit a su Rennu lirascentu).

Capitolo ottavo: qunado un uomo, da se stesso, si da la morte deliberatamente(dess'homini chi si occhirit issu stessu (1°) appensadamenti), deve esseretrascinato e messo alla forca nello stesso luogo in cui si è suicidato e tutti i suoibeni siano sequestrati sino a nostra decisione (naturalmente, se era sposato a sasardisca, la metà dei beni veniva lasciata ai diretti parenti: vedi cap. 2°)... (et iss'hofficiali de cussa villa deppiat fagher iscriviri totu sos benis suos infiniad ateru cumandamentunostru); e per investigare sulle cause della morte...(pro iteu cuss'homini si hat a essere mortu)...In base all'inchiesta si decidache fare dei suoi beni...(pro consigiari nos de cussu chi hamus a fagheridessos dittos benis.

Nota 1°: issu stessu > qui da noi, in Campidano, diciamo comunemente issu etotu o a si e totu.

Capitolo nono: se uno ferisce o mutila a colpi un'altra persona (si alcunuhomini hat a ferrer atteru de ferru fusti o perda o manu), con versamentodi sangue, senza mutilazione, paghi al Regno (assu Rennu) Lire 25 e se nonpaga sia fustigato a terra > siat iscovadu peri sa terra (1°). Per la ferite alviso, delle quali rimane il segno, paghi 50 Lire; se dopo la sentenza non paga, glisia fatto un segno identico e nella stessa parte del viso. Se la ferita non è causatadeliberatamente , decideranno i giudici. Se la ferita causa perdita di arto o partedel corpo, chi la causa perda la stessa parte parte o arto del corpo (occhio perocchio)... e si pro alcuna dessas feridas s'indi perderit membru de moduchi su membru s'indi andarit a terra , over ch'indi esserit semmu perdatsu simigianti membru, e pro dinari nexunu non campit ( non si puòrimediare pagando). Se l'arto principale è debilitato ( ad esempio un braccio),paghi 100 Lire senza condono alcuno. se non si tratta dell'arto principale, paghi da100 Lire in giù, a secondo del nostro giudizio. E' esclusa da pena la legittimadifesa, però se provata... s'illu faghit defendendo a se e provarillulegittimamenti, chi nondi siat tentu a pena alcuna. Per piccole offese, preseai capelli, mani addosso, senza versamento di sangue, paghi 3 Lire al Regna e 6Lire se si tratta di persona di qualità, e se non paga, stia in prigione a nostravolontà...e si non pagat istit in pregioni a voluntadi nostra. Salvo che sitratti di parente stretto, ad esempio, se un padre o una madre, o uno zio, o unfratello maggiore, bastona per castigo un parente minore, non paga... ed incussu attu non paghit pena alcuna e pena alcuna non paghit s'illi bogaritsanguni dae sa bucca, over dae su nasu, over s'illu scarrafiarit in sa faccio in atera parti de sa persona sua, chi dannu nondi havirit (senza graviconseguenze).

Nota 1° siat iscovadu perì sa terra (sia scopato a terra): non bisognafraintendere! In effetti la scopa sa sovua, che si usava per punire corporalmenteil reo era un attrezzo micidiale, ricavato generalmente da un robusto ramo diolivastro "a forcella" unita nelle estremità ed intrecciata con altri rami, sempre diolivastro, proprio come una grossa racchetta da tennis, a maglie larghe. Ilcondannato veniva messo a pancia a terra , a schiena nuda, e fustigatoselvaggiamente: non si trattava senza dubbio, di una cosa piacevole. Questomicidiale attrezzo lo si usa ancora nella caccia di frodo notturna, soprattutto per leallodole, le quaglie e le pernici, con la forcella sempre in olivastro, ma intrecciataa maglia con robusto fil di ferro. Questo metodo di caccia di frodo lo si chiamacomunemente > cassai a scovua.

Capitolo XI°: per le aggerssioni con o senza mano armata. Se uno aggredisceun'altra persona in casa sua o nella sua terra con un arma e le causa dannoficico, paghi cento soldi; se non le fa male paghi 50 soldi... Se senza arma paghitre Lire se causa male , se non causa male (alla persona s'intende) solo per averlaassalita paghi trenta soldi. Se l'aggressione avviene in altri luoghi, se causa male

paghi 40 soldi, se non causa male paghi 30 soldi...e si nolla offenderit paghit pos'assighida soddos trinta.

Capitolo XII° > Nel caso in cui uno viene gravemente ferito: Se unapersona viene ferita in modo grave, tanto da dubitare di morte, il feritore devestare in galera fino a che il medico o i medici sciolgono la prognosi... infini acandi su meygu, over meygos hant a narri per sagramentu issoru, chicuss'homini feridu siat foras de perigulu de morti pro cussa ferida. Stia inprigione per sessanta giorni. Se entro sessanta giorni il ferito non muore, sialiberato il delinquente dalla condanna a morte e paghi però per la ferita la multaallla Corte ... ed in casu chisu feridu per avventura morrerit infra su dittu tempusde sessanta dies pro mala cura e guardia o pro culpa sua ed avendolu lassadu sumeygu foras de dubitu, chi cussu delinquenti nondi morgiat, ma paghit samachicia (multa) pro sa ferida segundu chi est naradu de supra (come sopra èdetto).

Capitolo XIII°. Grassazioni o furti compiuti in strade pubbliche (1°) > Chi rubadeliberatamente in una strada pubblica, venga impiccato sino a che morte sopraggiunga, nellostesso luogo, in cui ha compiuto il misfatto…chi si alcuna persona esserit tenta pro robariade strada publica ed est indi binchida (colto sul fatto o indiscutibilmente provato), siatimpiccàda ch’indi morgiat, in cussu logu, hui hat a haviri fattu sa robarìa. Chi ruba instrada di paese (villaggio) o in campo o in salto (2°), sia condotto dagli uomini di quel villaggioalla Corte e paghi 200 Lire, per cui ha 20 gironi di tempo dalla sentenza. Se il reo non paga oaltri per lui, venga impiccato. E se gli uomini di quel villaggio non lo catturano, lo stessovillaggio (villa – bidda), se si tratta di villa grande, paghi 50 Lire, 25 se villa piccola (3°) Il ladronon catturato è considerato un bandito ed in caso di cattura paga alla Corte 200 Lire ( semprese si tratta di strada non pubblica) e se non paga sia impiccato ed i suoi beni siano confiscati(sempre tenendo conto della metà del coniuge, se sposato/a a sa Sardisca)…> e siatisbandidu dae sas Terras Nostras; e si per alcunu tempus vennerit in forza nostrapaghit sa segunda pena…e si non pagat siat justiciadu…<.

Note: (1^) Vi era una differenza tra le strade pubbliche e le strade dei paesi ed interpoderali.Le strade pubbliche o reali erano di grande importanza per i traffici commerciali ed anche pertenere alti e rispettabili i colori della Corte. (2^) In campo o in salto > Si noti la differenza tracampo, inteso come luogo pianeggiante ed aperto, generalmente seminato e salto, comeluogo collinoso o ricoperto di macchia e tenuto per lo più a pascolo. Ho già manifestato i mieidubbi sulla etimologia del sardo sa(t)tu, che molti studiosi fanno derivare dal latino saltus,come luogo selvoso e non dal verbo latino sero – is – satum – ere = seminare o da sata –orum = campo seminato. Per il sardo sa(t)tu io propongo quest’ultima versione. (3^) > Perchiarire la differenza tra bidda manna e bidda picci(n)na: villa manna quando contava più di200 famiglie o fuochi; villa piccinna, meno di 200 fuochi.

Capitolo XV° > Se il delinquente viene catturato in altro luogo. Se il delinquente è catturatodall’ufficiale (1°) del luogo dove è stato compiuto il misfatto o dagli uomini di altro villaggio diContrada della nostra giurisdizione, che il paese o la Contrada sia libera dal versamento dellaseconda multa di 200 Lire. E se l’ufficiale del luogo dove si è rifugiato il reo non da il suoappoggio all’altro ufficiale per la cattura, paghi lui la detta multa…> e si s’Officiali innhuiesserit sa persona, chi havirit fattu su maleficiu, non darit su brazzu suo e favori adicuss’ Officiali, over personas, ch’illu rechederint, siat condennadu a sa ditta machicia(multa) <.

Nota 1°: l’Ufficiale era il responsabile del villaggio e doveva rendere conto del suo operatoalla Corte. Qui bisogna fare una distinzione tra la carica di Ufficiale semplice e quella diMayori: l’Ufficiale semplice era responsabile di un villaggio (villa), il Mayori di una Contrada ogruppo di villaggi. Quest’ultimo è detto in certi casi Armentario.

Capitolo XVI° > La nomina dei giurati per ciascun paese > Nelle ville Grandi (biddasMannas) le giurie siano composte da 10 giurati; nelle piccole (piccinas) da 5. Siano scelti gliuomini migliori a giudizio dell’Ufficiale. I Curatori riportino alla Camera l’elenco dei giurati,villaggio per villaggio, uomo per uomo nel tempo che trascorre dal giorno della elezione algiorno di San Pietro di Lampadas (29 giugno); in caso di non ottemperanza c’è la pena di 8Lire alla Corte. I giudici devono giudicare imbrogli e furti, che sono fatti nel villaggio o nel suoterritorio e tenere in prigione i malfattori per poi trasferirli alla Corte e se non li catturano, igiurati paghino alla Corte 20 soldi ciascuno…(1) > sos qualis deppiant probari sas largas efuras, chi si faghint in sa villa o in s’aydacioni dessa villa e tenni sos malefattoris ebattirillos a sa Corti e si nollos tenint, paghint sos Jurados soddos vinti prociascadunu. Nel caso in cui il prigioniero riesca a provare la sua innocenza e a dimostrareche il delinquente è altra persona , i giurati che hanno sbagliato non paghino la multa, ma lapaghi la persona contro cui sono le prove del furto: chi viene catturato deve provare la propriainnocenza entro un mese di tempo; similmente i Giurati sono tenuti a raccogliere le prove e adinformarne la Corte (seguono le modalità dell’inchiesta >v. cap. XVI°) > e si cussa personachi esserit dada de is Jurados bolerit provari chi attera persona haverit fattu sa dittafura … chi siat libera e cussa persona a chi contra esserit provadu, siat constritta apgari sa machicia (multa) e issu Mayori e Jurados non siant però condennados…mapaghit sa machicia cussu a chi hat contra a esser provadu e sa quali prova, sa chiesser dadu …deppiat monstrari infra unu mesi e similmente siant tenudos de fagheriiscriviri e colliri totu sas ragionis dessu Rennu, quantu si debit colliri…

Nota (1): soldo = soddu. Un soldo era l’equivalente di dieci centesimi o un decimo di lira. Lamoneta di 5 centesimi era sa sisinna o tres arrialis. Due soldi e una sisinna = 25 centesimierano mesu pezza. La moneta di cinque lire = cincui francus ( in argento) era unu scudu.Per indicare una cosa, un animale, una persona di poco valore, si dice ancora oggi: “ Noballit un’arriali”! >segue ...

Capitolo XVII° - I curatori e gli altri giurati del villaggio sono tenuti ad indagare, almenouna volta la mese, su uomini e luoghi sospetti. Inoltre per due volte al mese essi devonoindagare sui commercianti e negozianti: > e siant tenudos de chircari sas domos dessosmercadantis e negoziantis, chi hant a esser in villa, duas voltas in su mesi. Quand’anchefossero assenti dal villaggio alcuni curatori o giurati, i rimanenti dovranno comunque svolgerel’indagine al completo. Nel caso di negligenza il curatore paga alla Corte la multa di centosoldi: il Maggiore (sindaco, responsabile dell’amministrazione politica, sociale, economica egiudiziaria) del villaggio è multato di 40 soldi e i giurati (collaboratori diretti del sindaco)negligenti pagano la multa (machicia) di 20 soldi.

N.D.R. La non indifferente severità nei confronti di commercianti e negozianti, nonchécuratori e giurati negligenti, era tesa a sventare il commercio di bestiame e di merci rubate.

Capitolo XVIII° - Le pelli (corgios) di animali che risultano rubati. Qualora i curatori(majores) ed i giurati (jurados) trovino in una casa la pelle di un bue o di una vacca o di uncavallo o di un puledro, il padrone della casa deve dimostrare che non è rubata. Se no, il ladrosia preso, portato alla Corte e paghi quanto questa ordina > su furoni siat siat tentu e battiduassa Corti e paghit segundu su chi narat sa Carta de Logu.

N.D.R. Il termine corgios che noi in Campidano (1) chiamiamo comunemente su cròxu soloraramente, ma spesso peddi o pedde, deriva dal latino corium, inteso proprio come cuoiodegli animali: in greco κόριον (còrion). Nota 1^ : si rammenta che la lingua della Carta èl’Arborense, che è la madre del Campidanese.

Capitolo XIX° - Su pregontu = l’inchiesta. N.D.R. Sono ancora in uso in molte parti dellaSardegna espressioni del tipo: sa justitzia ti pregontit o ti pregonit = che ti mandino unavviso di garanzia, che tu sia indagato, etc. Pregonit viene dal latino praeconari ( pregonare/ai= bandire) e praeconius = banditore è un suo derivato. L’inchiesta viene condotta dagli ufficialidel Regno (una specie di polizia federale) tre volte l’anno: per la Corona di Luogo di SanMarco, di San Nicola e per la Corona di Palma (Corona = Tribunale) sulle ruberie e sui misfatti

del villaggio o del territorio del villaggio > indi pozzant fagheri ragioni assa Camara tresvoltas s’annu, zò est pro sa Corona de Logu de Santu Marcu, pro sa Corona de Logu deSantu Nicola e pro sa Corona de Palma, pro sas furas e sas largas chi s’hant a fagherin sa Villa o in s’aydaciòni dessa Villa. Possibilmente le risultanze dell’inchiesta devonoessere riportate per iscritto > de battiri per iscrittu su pregontu (indagine). N.d.R. Si tratta ditre date distribuite nell’arco dell’anno, partendo da San Nicola, 6 Dicembre, considerando chel’anno agricolo ed amministrativo cominciava a settembre (Cabudanni), Le Palme, Marzo –Aprile ed infine San Marco, il 25 Aprile, che però è molto vicino alle Palme! Di certo sappiamoche le Corone erano riunioni molto importanti nella vita amministrativa e giudiziaria del Regno(Giudicato) d’Arborea.

Capitolo XX° : Come deve essere condotta l’inchiesta. > - de provari ed investigari sasfuras e largas…ed issas machicias chi s’illoy hant a fagher in sas dittas Contradas ebattiri (portare) s’iscrittu tres voltas s’annu in sa Camara nostra… pro ciò volemuscreder - < Di provare ed investigare sui furti e violenze e sulle multe che siano fatte in detteContrade e di portare per iscritto 3 volte l’anno, alla nostra Camera il resoconto. L’indagineviene affidata all’ufficiale di Corte, che ha il dovere di chiedere (pregontit) ai giurati dei villaggiinfeudati (villas affeàdas) sulle multe, soprattutto quelle di “sangue” (sambene) (= multe perviolenze con versamento di sangue), chi s’illoy appartenint assa ragioni nostra (villaggiinfeudati sulla base di concessioni territoriali). Nota: il testo riporta spesso il verbo battiri =portare; si dice inoltre battugere, che deriva dal latino abducere, nel significato appunto ditrasportare da, a; con metatesi ab > ba.

Capitolo XXI° > della violenza contro le donne. Se un uomo violenta una donna maritata, oaltra donna che sia giurata (promessa sposa… > si alcunu homini levarit per forza mugèricoyàda o chi esserit juràda < ; o usi violenza a donna vergine… > o isponxellarit (1^)alcuna virgini… per la donna sposata paghi Lire 500 e se non paga entro 20 giorni dal giornodella sentenza, gli sia tagliato un piede, in modo che lo perda (2^)… per la donna non sposatapaghi Lire 200 e sia obbligato a sposarla (in caso di ripudio da parte del fidanzato = juràdu) epurché piaccia alla donna, o altrimenti la donna (violentata) riceva una dote adeguata alla suacondizione sociale in modo che possa trovare marito. Se entro 20 giorni da quello dellasentenza non paga gli sia tagliato un piede (vedi nota 2^)… simile pena anche per la violenzaad una vergine. Nota 1^: isponxellari significa propriamente togliere la verginità. Deriva dalcatalano esponcellar. Nel logudorese antico c’è il termine poncella o puncella, nel significatodi vergine = pulzella: termine comune a tutte le lingue neolatine; infatti in latino esiste iltermine pulcella o pulchella , nel significato di graziosa, non proprio vergine,che invece trovariscontro in virgo. Osservazioni: cambiano i tempi ma le usanze restano, soprattutto quellepeggiori > tempora mutant, manent mores, praecipue dissoluti. Anche nella Carta DeLogu ( esempio di giustizia che suscita molti dubbi), l’uomo violento che aveva soldi perpagare, poteva evitare pene molto più severe!

Nota 2^: La pena oltremodo severa del taglio del piede, a discrezione del Giudice, venivamutata in dieci anni di carcere.

Capitolo XXII° > Nel caso in cui un uomo entra con forza nella casa di una donnasposata… e sia colto sul fatto … e non le abbia usato violenza carnale … e riconosca la suaingiusta azione, sia condannato a pagare una multa (machicia) di cento lire , entro 15 giorni daquello della condanna e se non paga gli venga mozzato un orecchio, interamente > seghiltilliun’oricla tota. (Anche questa pena , ritenuta troppo severa , fu mutata in carcere, secondo lavolontà del giudice). Nel caso in cui l’uomo è invitato dalla donna per sua volontà e siano coltisul fatto, la donna sia malmenata e fustigata e perda tutti i suoi beni e le sue doti, a vantaggiodel marito tradito > siat affrastàda e fustigàda ed ispossessida dessos benis suos totu e dessaraxonis suas gasì de dodas; l’uomo invece non venga frustato, ma paghi, entro 15 giorni dallacondanna cento lire e se non paga gli sia mozzato un orecchio interamente. Da questacondanna sono escluse le pubbliche meretrici. Nel caso in cui la donna sposata si reca a casadi altro uomo, o in altra casa , che non sia il suo domicilio, sempre con uomo, che non sia ilmarito, se colta sul fatto, sia malmenata e frustata e perda tutti i suoi beni, così come detto

innanzi, e l’uomo paghi la multa di 25 lire, e se non paga subisca quanto prima detto … utsupra.

Capitolo XXIII° > Quando un uomo convive con donna sposata contro il volere delmarito e questi la chieda indietro con insistenza, ma inutilmente. Quell’uomo paghi lamulta di lire cento, entro 15 giorni dalla sentenza e se non paga gli venga mozzato unorecchio e la donna sia condannata alla fustigazione e alla perdita dei suoi beni, come sopraè detto > ut supra.

Capitolo XXIV° > Del caso in cui uno si reca ad una Festa o ad una Sagra armato ( Eraseveramente proibito recarsi armati alle Feste Popolari o Religiose > non bie deppiat portariarma peruna. Se un uomo viene sorpreso armato in una Festa o in una Sagra, paghi la multadi 25 lire e gli venga confiscata l’arma. I Curatori ( curatores et majores, ed i sindaci: eranoresponsabili anche dell’ordine pubblico), con i loro uomini (juratos : guardie giurate) sonotenuti alla più stretta vigilanza ed a portare l’eventuale trasgressore legato alla Corte. Nel casoin cui il Curatore o il majore non rispetti l’ordinanza, paghi la multa di lire 10.

Capitolo XXV° > Contro la falsificazione di Carte Bollate o altri Documenti. Se unapersona presenta una domanda in Carta Bollata, cioè col sigillo della Corte, o altre cartescritte: Condaghi (N. 1^), Registri ed Atti Contabili, che risultino false e chi le presenta ne ècosciente, sia egli catturato e portato in prigione e da noi giudicato. Sia condannato anche ilnotaio che ha scritto carte false a pagare la multa (machicia) di lire cento e se non paga entroun mese dalla sentenza, gli venga tagliata la mano destra > tagintilli sa manu destra (anche questa pena, ritenuta troppo severa , veniva commutata in altra più leggera adiscrezione del Giudice); il notaio falsario perde comunque l’ufficio notarile > ed icussuNotayu plus non deppiat usari s’officiu dessa nodarìa. Nota n. 1 > I Condaghi sono tra ilibri più antichi della Lingua Sarda. I più famosi sono: Il Condaghe di San Pietro di SilKi, IlCondaghe di San Nicola di Trullas, il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, il Condaghe diSan Michele di Salvennor, del quale abbiamo però la copia in lingua spagnola medievale e nonl’originale in lingua sarda. Il significato di Condaghe è di raccolta di atti, donazioni, permute ed altro. Ingreco antico τάκιον (contàchion) ha il significato di tomo, volume, libro, raccolta di scritti. Nondimentichiamo poi che in latino il verbo condere ha il significato di fondare, quindi Condaghe =Fondazione, ad esempio di un Santuario o anche di una Associazione, etc.

ORDINAMENTI CONTRO I FURTI DEL BESTIAME E LE ALTRE VARIERUBERIE.

Capitolo XXVI° > Contro chi ruba oggetti sacri, paramenti, libri, calici. Se il reo vienescoperto e confessa e si tratta della prima volta che ruba, paghi alla Chiesa 5 volte tanto ilvalore dell’oggetto rubato ed alla Corte la multa di 50 lire: Dal primo furto in poi il reo paghicon la forca > e dae sa fura primargia innantis, siat impiccàda chi 'ndi morgiat e non campit prodinari <.

Capitolo XXVII° > Chi ruba un cavallo domato o una puledra domata o un buedomato: De chi furat cavallu over ebba domàda over boi domàdu ( a sa fura primargia). Se labestia è di proprietà della Corte, il reo paghi 10 volte tanto il valore della bestia o delle bestierubate e lire 25 di multa (machicia). Se l’animale rubato è di proprietà della Chiesa o d’altrapersona privata, il reo paghi 5 volte tanto il valore della bestia o delle bestie e 15 lire di multae se non paga gli venga mozzato un orecchio; dopo il primo furto sia impiccato - > e dae safura primargia innantis affurchintillu, ch’indi morgiat <.

Capitolo XXVIII° - Per il furto di bestiame non domato, o asino (molenti). Se si tratta dianimale appartenente alla Corte, il reo paghi 10 volte tanto il valore ( vedi quanto sopra). Alsecondo furto al ladro viene mozzato l’orecchio: dal secondo furto in poi è previstal’impiccagione.

Capitolo XXIX° - Per il furto di pecora, porco o capra. Se si tratta del bestiame della Corte,il ladro paghi 10 vo9lte tanto il valore dei capi rubati. Se si tratta del bestiame della Chiesa o diPrivati, paghi 5 volte tanto e per il furto paghi di multa (machicia) alla Corte 15 lire > e paghit

pro sa fura primargia liras bindighi de machicia (vedi nota) e si non pagat seghintilliun’oricla…Al secondo furto al reo, se non paga viene mozzato il secondo orecchio, e dalterzo furto è prevista l’impiccagione > e dae sas duas furas insusu affurchintlla, chi ‘ndimorgiat. Se il numero dei capi rubati supera i 5 è prevista l’impiccagione già dal secondofurto. > e intendetsi de impiccari dae chimbi pegus insusu e dae chimbi injossu paghitsegundu de supra > come sopra detto. N.d.r. > bindighi = 15 in Logudorese; cuindixi inCampidanese; quindecim in latino = quinque + decem. Così anche battorighe (14) in Logud.Cattodixi in Campid. Quattuordecim in latino. Battoro (4) in Logud. Cuattru in Campid. Quattuorin latino (τέτταρα - tettara in greco). Idem 40 > baranta in Logud. Coranta in Campid.Quadraginta in latino. Il termine baranta (40) è diffuso nella toponomastica di tutto il territoriodella Sardegna. Per i nessi latini “qu” e “gu” compare il nesso “b(b)” in tutte le varianti dellalingua sarda. Oltre ai numeri vi sono tanti altri esempi, come aqua > abba; lingua > limba; equa> ebba; sanguen > sambene; anguilla > ambidda; etc. La lingua sarda nei tempi antichi eramolto più unita di quanto non lo sia oggi: lo apprendiamo dai documenti antichi, come adesempio i Condaghi, La Carta de Logu, gli Statuti Sassaresi.

Ancora su “Ordinamenti contro i furti di bestiame e le altre ruberie

Capitolo XXX° > Per chi ruba un cane da caccia o da guardia. > de chifurarit cani de loru, over jagaru<(1°)Se il cane rubato è di proprietà del Regno(Corte), il ladro paghi, entro 15 giorni dal processo, 10 volte tanto il valore dellabestia rubata. Se appartiene alla Chiesa o a privati, il ladro paghi 5 volte tanto: inogni caso c’è sempre da pagare lire 5 di multa (machicia) per il reato. Nota (1^)primo: cani de loru, è il cane da guardia, solitamente legato. Loru derivadal latino lorum, che significa correggia o striscia o cinghia di pelle, che è dettaanche sa lorìa. Per i legionari romani, la lorica era la corazza, confezionata constrisce di cuoio, talvolta rinforzata con scaglie metalliche. Il verbo sardo alloriàisignifica incantare, confondere le idee, impappinare con giri di parole: seu totualloriàu = ho le idee completamente confuse, come se fossi legato da tantecorregge (psicologiche!). secondo: Jagaru è il cane da caccia, o meglio daseguita: il segugio > è un termine diffuso in Corsica e deriva dal basco zakur =cane. Ancora oggi molti cacciatori dell’area del Monte Linas chiamano Jagaru ilsegugio usato per la caccia al coniglio e soprattutto al cinghiale (il bigol –beagle)). N.d.R. Per il furto di un cane, nella Carta de Logu, la punizione eraabbastanza severa, ma più avanti nel tempo, 1881, nella Francia Repubblicana, ilprimo ministro francese Gombetta Leon, di origine italiana, grande oppositore delregime napoleonico, istituì una punizione alquanto originale per i furti di cani(Discours et Plaidoyers politiques): il cane rubato veniva condotto nella pubblicapiazza insieme al ladro, con la gente numerosissima in cerchio; per tre volte ilcane veniva portato in giro e per altrettante volte il ladro doveva baciargli il culo!

Capitolo XXXI° - contro chi ruba le arnie delle api > de chi furarit ortu deabis… Chi ruba arnie paghi 10 volte tanto il valore del furto e alla Corte (di multa– machicia) 100 soldi entro 15 giorni dalla sentenza; e se non paga gli vengamozzato un orecchio.

Capitolo XXXII° - per chi ruba cereali già mietuti o da mietere > de chi furaritlaori (1^), messàdu over a messàri. Il reo paghi 10 volte il valore del furto, sedi proprietà della Corte, 5 volte tanto se di proprietà della Chiesa o di privati, e 15lire di multa. Per chi non paga è previsto il taglio dell’orecchio. Nota 1^: InCampidano chiamiamo i cereali su lori, in Logudoro su laori/e : Infatti ilmaggior impegno o lavoro principale, nei campi, era riservato alla coltura deicereali. In latino il termine labor indica il lavoro, la fatica in genere.

Capitolo XXXIII° - Chi ruba in casa d’altri… con scasso > de chi furarit in domuangiena (1^)ed illa pertungherit in gienna, in muru, in fenestra over incobertura… sia impiccato alla gola, finché muoia e venga pagato il danno con isuoi beni. Il Curatore (o Mayori de Villa) con i Giurati del paese devono cercare leprove e tenere prigioniero il reo; se non ottemperano al dovere, essi e gli altriuomini del villaggio paghino il danno ed al Regno (Corte = su Rennu) la multa dilire 100, se trattasi di villaggio grande, 50 lire se trattasi di villaggio piccolo e sidisponga comunque dei beni del reo per pagare i danni. Nota 1^ > in domuangiena = in casa altrui: angiena deriva dal latino aliena. In lingua sarda perindicare la roba altrui si dice sa roba alléna (Campidanese) sa roba andzena(Logudorese).

Capitolo XXXIV° per i furti in casa altrui senza scasso, ma solo per denuncia. IlCuratore del villaggio ed i giurati hanno l’obbligo dell’indagine e se trovano ilcorpo del reato > si agattant su cabu de sa fura <, l’indagato deve dimostrareche è suo o da chi l’ha avuto o comprato. Se non riesce a dimostrarlo, paghi alderubato, davanti al Curatore) quanto dovuto per il mal tolto ed alla Corte lamulta (machicia) di lire 50 entro e non oltre 15 giorni dalla sentenza, pena iltaglio di un orecchio per il primo furto, l’impiccagione dal secondo in poi. Qualoranon si trovi il corpo del reato (1^), il derubato ha l’autorizzazione ad indagare,con 5 uomini del villaggio, sulla persona o sulle persone sospette, le quali devonoprovare come hanno avuto la roba rivendicata e se l’hanno comprata devono direda chi, ed anche chi l’ha venduta o data deve giurare davanti al derubato ed ai 5testimoni. Se viene provata la legittima proprietà , il sospetto o i sospetti sianoliberi e senza alcuna pena o condanna > e si non si agattarit su cabu de safura chertidindi cussu… <.

Nota 1^: chertidindi deriva da chertare, che in sardo ha il significato di litigare,lottare etc. Qui invece dovrebbe avere il significato di cercare, indagare. Abbiamosupposto un errore di scrittura: chertidindi al posto di chergidindi,propriamente da chergere = cercare, indagare.

Capitolo XXXV°: dei furti dei quali il mal tolto viene portato da una ad altraCuratorìa > dessas furas chi si fagherint e dugherint dae s’una ass’ateraCuradorìa. Il Curatore di quel villaggio, ove arriva la merce rubata è tenuto alsequestro di essa e a trattenere il ladrone > de reer sa fura e de tenni sufuroni… infini a chi hat a benni su pupillu (1^)dessa cosa furàda. Se quelCuratore non ottempera a quanto la Carta predispone, paghi al Regno lire 25 dimulta ed il valore del furto al derubato.

Nota 1^: Pubillu prende il significato di padrone e deriva dal latino pupillus,che però significa pupillo, bambino, infante, prescelto. In Campidanese, su pippìudessa mamma o dessu babbu o di entrambi significa appunto pupillo, presceltodi famiglia. Il pubillu o pubilla o pubilli, nelle Corti o nelle case dei nobilifeudatari, erano i prescelti alla successione e quindi i futuri padroni. Pobidda epobiddu = marito e moglie derivano ugualmente dal latino pupillus e pupilla.Sono inoltre detti in lingua sarda pobiddu e mullèri (dal latino mulier) o anchesu mèri/e e sa mèri/e, cioè i padroni della casa. Ma i padroni della casa (ipatrizi) nella Roma antica erano il dominus e la domina o mulier, che in sardodiventano donnu e donna ed i figli donnichelli. Mentre l’etimologia di pubillu epubilla è chiara, non altrettanto chiaro è il loro valore semantico, cioè ilsignificato. Forse perché era uso nelle famiglie nobili promettere un/a in sposo/asin dall’età infantile: promessa che veniva immancabilmente mantenuta.

Capitolo XXXVI°: la denuncia dei furti e delle malefatte. I Curatori deivillaggi sono tenuti a denunciare i furti ed i delitti avvenuti nel proprio territorioall’Armentario di Corte entro 15 giorni dal reato. In caso do mancatacomunicazione il Curatore de Villa paghi alla Corte la multa di lire 15. Nota:l’Armentario (Armentargiu nostru de Logu) era l’Amministratore o Controlloredi Corte o Ufficiale Maggiore, che aveva sotto la propria giurisdizione un buonnumero di Villaggi (Ville).

Capitolo XXXVII°: la cattura dei ladroni e dei delinquenti. I Curatori deivillaggi sono tenuti, cascuno nella propria giurisdizione a catturare e mettere inprigione i malfattori e a trasmetterli immediatamente alla Corte con la multa, sequesta è superiore a cento soldi, se invece è inferiore a tale cifra può esserepagata direttamente al Curatore. Nota: molto spesso citiamo il termine Curatore,che deriva dal latino curator e ci viene da chiedere in che rapporto erano iCuratori con la Corte di Arborea. Facciamo un breve excursus: i Curatoresdell’antica Roma, nell’esercizio delle loro funzioni erano magistrati con incarichispecifici; il Curator Caesaris, il Curator Rei Publicae, il Curator Annonae, ilCurator Ludorum ed altri, che avevano incarichi per lo più equivalenti a quellidegli odierni Assessori, cioè preposti ad un compito ben definito. Nella Carta deLogu, i Curatores de Villa (detti anche Majores de Villa)erano responsabili ditutto quello che avveniva nel territorio del villaggio da loro amministrato, sia chefosse Villa Manna o Villa Picci(n)a: erano quindi anche giudici.

Capitolo XXXVIII°: del bestiame che viene ucciso di nascosto o rubato. IGiurati (collaboratori del Curatore o Majore de Villa)sono tenuti ad indagare suifurti di bestiame. Se non lo fanno, essi tutti, insieme alla gente del villaggio,paghino ai legittimi proprietari il valore del danno > paghint sa fura assospubillos comunalimenti… cun sos hominis totu de sa Villa. I Giurati(Jurados)devono catturare il bestiame vagante nei prati di notte e portarlo allaCorte (nota 1^). Essi avranno la terza parte di quanto spetta per la cattura evigilanza (nota 2^) e ciò s’intenda per buoi domati, che pascolano a “muda”(nota 3^) > e ciòs’intendat pro bois domados, ch’in cussu tempus sipaschint a muda, si tennerint, pro chi depint giagher… happant unuterzu…

Nota 1^: I Giurati erano quindi guardie giurate al servizio del Majore o Curatorede Villa: le forze dell’ordine di oggi! Si trattava comunque di uomini altamenteresponsabilizzati, che rispondevano del loro operato direttamente al Curatore edal Giudice. Per Corte si intende oltre che il territorio de Rennu, anche i recinti incui veniva tenuto il bestiame catturato in attesa dell’indagine sul furto. Nota 2^: iltesto sardo riporta il termine “tentura” che deriva dal latino tenere, che quiassume il valore semantico di tenere sotto vigilanza. Nota 3^: muda derivaprobabilmente dal verbo latino mutare, nel significato di cambiare di posto,spostare: ancora oggi in Barbagia si usa il verbo tramudare, ad esempio, ilbestiame da un campo ad un altro.

Capitolo XXXIX° - Quando i Giurati non catturano il ladrone, pur conl’ordine del Curatore. Se non trattengono il ladro, paghino alla Corte venti soldia testa, oltre al danno fatto dal ladro. Paghino inoltre la multa in comune(cumoni) col villaggio. Se il ladro scappa gli vengono confiscati i beni, se ne ha, evengano messi insieme per pagare il danno ed anche la multa (machicia)insieme ai giurati ed al villaggio > e si cuss’homini chi hat a haviri fattucussa fura, hat a essere fuydu e havirit alcuna cosa dessu suo, levatsilli econvertiscatsi in cussu chi hant a pagari sos Jurados (a cumoni cun savilla).

Capitolo XL°: Per chi acquista bestiame dello Stato (de Rennu). Chiacquista capi di bestiame degli allevamenti del Giudice, dall’Ufficiale di Corte, dalMaggiore del Regno, da un pastore di Corte, senza il permesso e la parola delGiudice, il compratore paghi 10 volte tanto il valore del bestiame. Se il bestiame èdi Chiesa o Privato, paghi 5 volte tanto. Il compratore sia tenuto in prigione sino ache non paga il bestiame e la multa di 15 (bindighi) lire. Il testo recita: > senzaparaula dessu Juyghi… o de Ecclesia o de attera Persona senza paraula dessudonnu. Nota: qui nel significato di padrone non troviamo pubillu ma donnu,come già detto, dal latino dominus = padrone, signore.

Capitolo XLI°: contro chi crea danno a vigna o a frutteto. Se trattasi dicoltura del Regno (dessu Rennu), il responsabile paghi per il danno 50 lire allaCorte; se si tratta di coltura della Chiesa o di privati il reo paghi 25 lire per ildanno. Se il reo non paga entro 15 giorni dalla sentenza, subisca l’amputazionedella mano destra. I Giurati sono responsabili della cattura del delinquente - >siant tenudos sos Jurados de tenni s’homini… in caso contrario i Giuratipaghino alla Corte il danno e la multa di 10 soldi a testa.

Capitolo XLV°: ordinanze per il fuoco > ordinamentos de Fogu. L’ordinanza vieta di accendere ilfuoco nelle campagne sino al termine della festa di Santa Maria e cioè sino all’8 settembre. N.d.R.: il 9settembre iniziava l’anno agricolo. A partire da tale data, venivano rinnovati i contratti riguardantil’agricoltura e la pastorizia. > chi nexuna persona deppiat, ne pozzat ponni fogu infini a passàda safesta de Santa Maria, chi est a die ottu de Capudanni (settembre). Chi non obbedisce all’ordinamentopaghi lire 25 di multa oltre i danni. Dal 9 settembre si può accendere il fuoco in campagna , purché nonrechi danno ad altri. Se infatti procura danno… paghi lire 10 di multa , ,oltre il danno… o altrimenti saràcondotto in prigione e vi starà a volontà del Giudice. N.d.R. l’ordinamento non contiene la data di inizioin cui è proibito il fuoco nelle campagne, ma la si può dedurre dal capitolo XLIX, in cui è citata la datadel 29 Giugno (Làmpadas), come scadenza per la creazione delle fasce antincendio.

 Capitolo XLVI°: chi appicca il fuoco volontariamente in casa altrui…e causa danno a cose epersone … sia legato ad un palo e bruciato vivo > e siat juygadu dellu ligari a unu palu e fagherilluarder.

Capitolo XLVII° : chi causa incendio nell’aia col grano mietuto o al campo di grano non mietuto oa vigna o a orto… sia condannato a pagare il danno e la multa di 50 lire alla Corte… e se non paga glivenga amputata la mano destra.

 Capitolo XLIX°: … creare una fascia antincendio… > de fagheri sa doha pro guardia de su fogu.Ciascun villaggio, nelle sue campagne… > ciascaduna Villa in s’habitacioni sua… pro SantuPedru de Lampadas ( per san Pietro di Giugno - 29 -). N.d.R. sa doha è la striscia o fasciaantincendio. Deriva dal latino doga, che però significa recipiente. In lingua sarda doa o doga decarràda è la doga della botte. > chi fogu nolla barighit sa ditta doha = che il fuoco non superi dettastriscia; > e si fogu illa barighit e faghit perdimentu = e se il fuoco supera detta striscia e creadanni… quel villaggio paghi dieci soldi per uomo ed il Curatore de Villa (alias Mayore) paghi dieci lirealla Corte.

 Capitolo L° >Ordinamenti su Liti e Citazioni. > Ordinamentos di Chertos e Nunzas (Chertos dallatino certare = litigare: Certidus in Campidanese); Nunzas dal latino nuntiare = citare in giudizio,intimare (si dice in lingua sarda ghettai is intimas = intimare. Fra le varie citazioni: la prostituta cheruba in casa del drudo è tenuta a rendere ciò che ha rubato ed altrettanto vale per il drudo che ruba incasa della concubina.

 Capitolo LI° > Testamenti ed ultime volontà > Dessos Testamentos ed ultimas Voluntadis:considerata la mancanza di notai, nell’isola, o il loro esiguo numero, viene stabilito che le buone e piecause non restino senza compimento e che i testamenti siano validi (bagiant) come fatti dai notai,purché siano fatti nella forma dovuta > in sa forma dépida: generalmente per mano del curato delvillaggio no da pubblico scrivano o dall’ufficiale della Contràda o da uno scrivano del posto, ma inquesto caso, alla presenza di un minimo di 5 testimoni > chi si pozzat fagheri per manos de alcunuScrivanu dessu logu, inpresencia de chimbi testimongios pro su minimu.

 Capitolo LII° > gli avvisi di garanzia: per una casa, un fondo o altro possesso. Quando ladenuncia è di Corona de Logu over de Corona de Chida de Berrùda. N.d.R. Sa Corona de Logu è ilTribunale Supremo, ,presieduto direttamente dal Giudice del Giudicato di Arborea. Per quanto riguardaSa Corona de Berrùda c’è incertezza: era un Tribunale di Anziani, muniti di berrùda cioè di bastone (diferro?) che li distingueva, con funzioni settimanali (chida), come suppone il commentatore DonGiovanni Maria Mameli de Mannelli, ed anche il canonico Spano, o era invece un Tribunale formato dauna squadra di giovani armati di Berrùda (lunga lancia con asta di legno duro (0livastro?) e punta diferro) > sa Chida de Berrùda, incaricata della vigilanza settimanale (Chida) dei confini (iscolcas) delterritorio della Contrada o del Giudicato.

*Le Citazioni al Tribunale Supremo: sa Cporona de Logu; o al Tribunale di Chida de Berrùda: peruna casa, un fondo o un qualsiasi possesso si svolgono secondo la prassi seguente: chi esponedenuncia sia messo sotto giuramento davanti al Curatore del Processo, il quale a sua volta ripete laCitazione in presenza di tre uomini (come Testimoni), ma se trova l’interessato (il querelato) gliela dapersonalmente e gli fissa l’udienza; se non lo trova, lascia l’avviso nella sua casa d’abitazione, semprein presenza di tre uomini del villaggio, come testimoni. Il citato in giudizio, si deve presentare davanti alGiudice entro 8 giorni o un massimo di 15 giorni, per rispondere, sempre davanti al Giudice allapersona che lo cita. Se il denunciato non si presenta entro il tempo stabilito, il possesso, o casa oaltro, oggetto della lite, è concesso al querelante. Ma se il querelante si presenta entro un annodall’ultima citazione e paga tutte le spese nel frattempo sostenute, rientra provvisoriamente inpossesso dell’oggetto in causa, sino a che il Tribunale emetta sentenza definitiva. Finito il Processo,sarà compito dell’Armentario di Corte dare soddisfazione al vincitore, come a lui parrà giusto: >segundu chi hat a prri de attaxàri a s’Armentariu Nostru de Logu. N.d.R. > attaxàri derivaprobabilmente dal latino taxare, nel significato di stabilire o determinare i prezzi, le somme dovute e lequote per le spese del processo.

 Capitolo LIII° Delle Citazioni del Tribunale Maggiore o del Tribunale di Chida de Berrùda o del Tribunale diPorto o altro. Se l’accusato non si presenta nei termini stabiliti (in contumacia) > non compargiat intermen – per la prima volta non perde la causa, ma paga 6 Lire di multa, 20 Lire la seconda volta; allaterza perde la causa, secondo l’antica usanza e ciò s’intenda per il caso in cui un sardo denuncia uncontinentale e viceversa > e simigiamenti s’intendat pro su Terramingiesu a su sadru o su sadru a suterramingiesu. N.d.R.Terramingiu/zu o Terramanna è il Continente e terraminzesus oterramannesus sono i continentali. Se la persona citata non può presentarsi all’udienza e peròpresenta prova che dimostri la causa di forza maggiore, non perda la causa, anche se non risarciscela spesa alla persona che l’ha citata.

 Capitolo LIV° Citazione per imbroglio o per altro torto. Chi denuncia una persona per malefatta el’interessato trova la denuncia e scappa per paura; rinnova la denuncia e non trova la persona,consegni la citazione alla sua casa in presenza di testimoni, se vi trova qualcuno. Se il querelato nonsi presenta entro 15 giorni, perde la causa.

 Capitolo LIX° Sul prestito o altro mutuo > dess’imprestanzia chi si fait s’unu a s’ateru. E sigiunge al litigio e si chiami la Corte a decidere chi perde e chi vince. Chi denuncia paga alla Corte diquattro uno (un quarto) per il mutuo, di cinque uno per il prestito.

 Capitolo LXIV°. L’uomo di buona fama non sia messo a tortura, > de no poni s’homini de bonafama a turmentu pro chertu de fura. Se l’uomo è di cattiva fama possa essere messo a tortura > sicuss’homini est de mala fama si pozzat mittere a turmentu. Se è di buona fama e non ci sonotestimoni che egli sia messo sotto giuramento dal Giudice e sia poi libero se si dichiara non colpevoledall’ accusa mossa contro di lui.

  Capitolo LXVII° - Chi possiede per 30 anni e più terra pubblica, ecclesiastica o privata. (è ilcapitolo che tratta l’usucapione), secondo la Carta de Logu. Chi possiede terra pubblica – De suRennu – per più di 50 anni o terra della Chiesa per più di 40 anni, o terra privata per più di 30 anni enel suddetto periodo non viene richiesta dai legittimi proprietari, ne divengono padroni a tutti gli effetti.(Clausola > purché non ci siano orfani o minori, i quali non hanno avuto l’opportunità di reclamare > enon prejudichit assos orfanos e minoris , che non accattatint tempus de dimandari sa rexoni issoru <N.d.R. Il Capitolo è estremamente interessante sotto l’aspetto storico, giuridico ed economico: ad esempi di altre esperienze; l’usucapione per le terre private trova infatti riscontro nei PlacitiBenenettini (scritture e testamenti che vengono ricordati dai testi scolastici di Storia della LetteraturaItaliana come primi documenti del Volgare Italiano - siamo intorno al 960), tra i quali uno recita: SaoCo Kelle Terre Per Kelli Fini Que Ki Contene, Trenta Anni Le Possete Parte Sancti Benedicti = soche quelle terre, contenute entro quei confini, le ha possedute per trenta anni l’Amministrazione delConvento di San Benedetto.

 Capitolo LXIII° - Chi possiede legittimamente un oggetto, un arnese, o altro, per almeno tre annie non gli viene richiesto per tutta la durata delenta padrone > passadu su dittu tempus (de annostres), non indelli pozzat esser fatta plus questioni.

 Capitolo LXXI° per la costituzione dei Tribunali (le Corone) e come istruire i Processi. È un capitolodi notevole importanza: ne riassumiamo in breve i contenuti. Essi, i Tribunali ( Coronas), devonoessere composti da almeno 5 uomini. Chi manda le citazioni (is intimas, diciamo noi in campidanese),può chiamare a testimoniare sino a dieci persone. Lo scrivano (su scrianu = il cancelliere) deveregistrare tutto. I testimoni devono aver compiuto 18 anni di età > né pozzat chiamari homini perunupro testimongiu, chi non havirit detghiottu annos cumplidos. I testimoni devono prestaregiuramento e testimoniare davanti ad ambo le parti. Prima però l’Ufficiale o Curatore del Tribunale (deCorona), con lo scrivano e tre giurati, devono esaminare e chiedere ad uno ad uno, separatamente eche nessuna delle parti li senta e che venga messo a verbale tutto quello che dicono e che detti verbalisiano recitati durante le Udienze. Le Parti poi potranno accettare o respingere quanto verbalizzato, percui, per trovare prove pro o contro, hanno tempo di 8 giorni. Il Presidente e la Giuria decideranno inbase a ciò che loro parrà giusto. Ma che nessuna sentenza possa andare contro la Carta de Logu > incoscienza dessas animas issoru, sa megius ragioni e justicia … non judicando però contra saCarta de Logu < pena la non validità della sentenza e la multa (questa non poteva mancare !).

 Capitolo LXXII. Procuratori o Avvocati non possono esprimere giudizi o fungere da Giudici,pena la multa di Lire 25 per ciascuna volta in cui giudicano > a pena de liras vintichimbi prociascaduna volta chi judicarit <. L’Ufficiale che ne chiama uno e lo lascia giudicare, ben sapendoquello che fa > ischiendolu < paghi pure lui l’ammenda di lire 25 ed il giudizio sia nullo e di nessunvalore. N.d.R. Gli Avvocati o i Procuratori ( in questo caso il significato di Procuratore è di personamunita di procura e cioè rappresentante volontario di una persona, sia fisica che giuridica, e agisce innome e per conto di questa. Questi non possono fungere da giudici ed emettere sentenze.

 Capitolo LXXIII° per riscontro del precedente capitolo. … Che nessun Uditore , Ufficiale o Notaiopossa essere Procuratore o Avvocato nel suo Ufficio. Cioè nessun Uditore della Nostra Udienza néUfficiale, Maggiore o Minore può fungere da avvocato nell’esercizio delle proprie funzioni. N.d.R. Iltermine uditore era la qualifica che avevano alcuni magistrati civili ed ecclesiastici. L’uditore era quindiun giudice o magistrato ordinario all’inizio di carriera o giudice istruttore degli atti dei Processi. Oggi neiProcessi Il Procuratore o Procuratore della Repubblica rappresenta la pubblica accusa per parte delloStato. Nella Carta de Logu il Procuratore è un rappresentante volontario (in difesa) di una personaprivata o di persone private.

 Capitolo LXXIV° I Testimoni. Sardi o Continentali sono chiamati a testimoniare e devono prestaregiuramento davanti al Presidente del Tribunale > siant tenudos de jurari in manos dess’Officiali desa Corona <.

 Capitolo LXXV° Per falsa testimonianza. Chi testimonia il falso e lo fa coscientemente, paga 50 Liredi multa (machicia) alla Corte (a su Rennu), entro 15 giorni dalla sentenza. Se non paga gli si mettaun amo alla lingua e sia condotto a suon di frustate per tutto il territorio sino all’immondezzaio, nelquale gli venga tagliata la lingua e sia poi lasciato libero e non gli sia più data fiducia per sempre e pernessun motivo > paghit liras chimbanta infra dies bindighi e si non pagat siat illi missidu unu amu in salimba e giugatsi (*) affrustando po tota sa Terra infini a su muntonargiu ed innie s’illi tagit sa limba.(*)Giugatsi viene da giughere, del valore del latino ducere = condurre.

 CapitoloLXXVII°. Per le cause di grande importanza e dove sussiste incertezza (cioè in caso didifficoltà ad esprimere giusta sentenza), il Giudice (ufficiale) si consulti con i nostri Savi (il Consigliodegli Anziani di Corte). Per una questione di giustizia, qualora, nelle grosse ncause, non si raggiungaun verdetto unanime > dessu quali sos Lieros (giurati, componenti la Giuriia) de sa ditta Corona(Tribunale) esserint perdidos e divididos in su jugari issoru…, intervengano i Savi di Corte anominare il Giudice che deve reggere il Tribunale … e la sentenza sia letta e pubblicata e mandata adesecuzione se non c’è appello entro 10 giorni… > si appelladu non est infra tempus legittimu dedies deghi, cumenti cumandat sa Leggi ( nelle Cause di rilevante importanza, nelle quali c’eranodifficoltà ad esprimere il verdetto, interveniva il Tribunale Superiore ( della Corte), che emettevasentenze inappellabili.

 Capitolo LXXVIII° - quando in una lite una parte si sente troppo gravata dalla sentenza … sipossa Appellare almeno due volte e non oltre, ma nello spazio di tempo stabilito di giorni 10, comecomanda la Legge > si pozzat, si volit, appellari, intra su tempus ordinadu dae sa ragioni, duasvoltas … e non si pozzat appellari plus.

 Capitolo LXXIX° > i ricorsi in Appello che si facciano per iscritto. I ricorsi si fanno a viva voce oper iscritto, sempre nei giorni dieci stabiliti > viva voce o per iscrittu infra dies deghi… dallasentenza. L’Appello scritto deve essere presentato alla Corte entro altri 15 giorni, qualora la mancatapresentazione non sia per trascuratezza del Notaio o dello Scrivano > si già non remanerit pro culpadessu Nodayu over Scrianu, chi nollu darit a su processu infra su dittu tempus…

 Capitolo LXXX° > Che non si possano portare in Appello le sentenze che comprendono penepecuniarie sotto i cento soldi (= dieci lire). Per risparmiare spese ai nostri sudditi e litiganti … non sidebba fare appello su questioni o liti sotto i cento soldi > supra alcuna questioni nostra o chertu ,chi esserit dae centu soddos ingiossu … se pure si faccia l’appello , non abbia valore alcuno > incasu chi s’appellarit, volemus chi ditta appellacioni non bagiat.

 Capitolo LXXXI° La caccia nei boschi, riserve del Curatore de Villa. È dovere degli uomini deiVillaggi e delle Curatorie (Riserve di caccia del Curatore) di andare a caccia almeno una volta l’anno edi consegnare la preda al Curatore e che il Liere de Cavallu (il guardaboschi o il guardacaccia) cheverrà citato e non ci andrà, paghi due soldi al Curatore, se non presenta giustificazione attendibile. > echi su Liere de Cavallu, chi hat a esser nunzadu e non illoy andarit, paghit a su Curadorisoddos duos, si veramenti non havirit excusa legittima. Il territorio boschivo era riservato, almenoin parte, alla caccia del Curatore,. Il quale provvedeva anche alla mensa del Giudice.

 Capitolo LXXXII°: Per chi non porta le prede uccise al luogo di raccolta. Se un cacciatore catturauna preda, cinghiale o cervo o daino e non la porta al luogo di raccolta (su goletorgiu - vedi nota) enon hat a venner a goletorgiu cun su pegus – paghi per multa (machicia) al Regno (su Rennu) unbue e per il Curatore dieci soldi (una lira) > levintilli pro su Rennu boi unu e pro su Curadorisoddos deghi. Nota n° 144 del testo: il commentatore Don Giovanni Maria Mameli de Mannelli nonchiarisce l’etimologia del Termine Goletorgiu (luogo di raccolta) mentre ne da il giusto valoresemantico. Ia parola deriva dal tardo latino Collectorium, che ha proprio il significato di luogo diraccolta: deverbale da colligo – colligere = raccogliere).

 Capitolo LXXXIII°. Per chi entra armato nella riserva di caccia. Ordiniamo che all’uomo che va acaccia armato in riserva o nostra (de su Rennu) o del Curatore (de Villa) gli vengano tolte ( perammenda) 10 pecore se si tratta di riserva nostra (de su Rennu), un bue se si tratta di riserva delCuratore e perda inoltre l’arma, ma la pena non viene inflitta per la verga (asta), il coltello o la spada.Nota: non si capisce bene cosa si intenda per uomo armato (armadu): non si può pensare ad arma dafuoco, tipo archibugio, perché troppo presto; si può invece pensare a lacci, reti ed alla balestra: infatticon questi attrezzi era molto più facile catturare cinghiali, daini, cervi e mufloni.

 Capitolo LXXXIV. Per chi ruba cervo al segugio. > De chi hat a levari su cerbu dae su Jagaru(vedi Nota n° 1). E sopraggiunge il battitore > e lompit (nota n° 2°) illoy su Canargiu – e il ladro nonrestituisce la preda > e non torrat su pegus – paghi un bue al Regno (a su Rennu) e venti soldi albattitore, se riesce a convincerlo a darglieli, dei quali soldi un terzo vada al Curatore. Nota 1^: suJiagaru è un cane da caccia o meglio da seguita (segugio), per distinguerlo da cani de Loru (cane daguardia): vedi cap. XXX°; ma proprio di recente ho sentito da un cacciatore di Gonnosfanadiga iltermine Jagareddu, per indicare un piccolo segugio. Nota 2^: lompit, indicativo presente da lompiri =giungere, arrivare, pervenire; in latino troviamo clompere, con lo stesso significato. Nel Condaghe diSan Pietro di Silki, al cap. 5, troviamo … et clompet assa petra longa de Arave (località, villaggioscomparso, i cui resti di trovano in territorio di Usini)), che tradotto in Campidanese attuale recita … enci lompit (arriva) assa Pedra Longa de Arave.

 CapitoloLXXXV°. Per chi mette erbe tossiche nelle acque: torrenti, ruscelli e bacini; ovveroeuforbie (dittinella, Dafne Gnidia) per la pesca, prima di San Michele di Settembre (29) - > de chi hat acundiri abba over alluàri innantis de Santu Miali de Capudanni > chi viene trovato a fare tali cosepaghi al Regno soldi 20 ed al Curatore soldi 10 = una lira. È compito dell’Ufficiale fare la vigilanza ecoinvolgere le guardie secondo quanto già disposto dalla Carta de Logu cap. XIX° Oggi, ruscelli etorrenti subiscono sorte peggiore, perché al posto delle euforbie ( sa lua o su truiscu) mettono il clorose non addirittura liquidi velenosi, che annientano letteralmente la fauna ittica dei corsi d’acqua dolce.

 Capitolo LXXXVI°. Per le persone che usano pesi e misure false: stadera o canna (vedi nota ). Seuna persona viene sorpresa dai nostri controllori ad usare pesi e misure false … sia condannato apagare alla Nostra Camera (assu Rennu) la multa di lire 25. Volemus et Ordinamus chi cussapersona chi s’hat accattari perì sos Officialis nostros, mesura o stadea falsa, siat cundennàdadi pagari assa Camara Nostra vintighimbi … a bindighi dies (entro 15 giorni… e se non paga …assu dittu termen, siat affrustàda pro tottu su logu hui hat a haviri cummissìdu su delittu ( …entro la detta scadenza e sia fustigata in tutti i posti, in cui ha commesso frode. Nota: prima delsistema metrico decimale, per misurare i terreni si usava una “canna”, la cui lunghezza variava daregione a regione, anche se di poco; ad esempio in Sardegna era di circa dieci palmi, cioè di circa 2metri e mezzo. La Stdera è la bilancia tradizionale, formata da un’asta orizzontale (tarata inchilogrammi e frazioni mediante suddivisone a tacche, lungo le quali scorre un peso “equilibratore”),retta da un gancio superiore, che sorregge a sua volta, un altro gancio, che funge da fulcro, a cui èappeso, con catenine, un piatto metallico, generalmente di rame o di ottone, su cui si deposita lamerce, che si vuol pesare. In quasi tutte le “vecchie case” dei paesi della Sardegna, la stadera èpresente, generalmente appesa ad una parete della cucina, sempre lucida ed efficiente.

Capitolo LXXXVII°. Che non si prenda Astore o Falcone dal nido. > chi alcunu homini no deppiat bogari Astori nen Falconi dae niu. Il Curatore sia tenuto a catturarlo e a portarlo da noi ad Oristano, pena (per il Curatore) se non lo fa, di lire cinque – a pena de pagari, su Curadori liras chimbi. Nota: Astore e Falcone: noi chiamiamo su storittu cassadori e su stori. Nel primo caso si può intendere il falco pellegrino – su storittu – usato per l’uccellagione: ricordate la novella di Giovanni Boccaccio, Federigo degli Alberighi? Oppure il re Pietro d’Aragona, amante della caccia col falco, per cui preferiva il falco sardo, appunto su storìttu cassadòri, da astòre o istòri in sardo logudorese e stòri o storittu. Per astòre o stòre l’etimo (derivazione della parola) più attendibile viene dal provenzale austor, a sua volta dal latino acceptor > auceptor = avisceptor, da avis + accipio = catturo uccello > uccellatore. In Catalano abbiamo astòr. Il Falcone è invece il falco reale = su Stòri. Nella stessa famiglia troviamo la Poiana, in sardo sa tzurulìna o tirulìna, qui da noi, in Medio Campidano, sa tzuaddìna: in questo caso l’etimo rimane incerto, ma, senza rimandare al solito protosardo o sostrato antico, come deus ex macchina, crediamo si tratti di un’onomatopea suggerita dal richiamo dell’uccello, zilulare, che è proprio della Poiana. Non abbiamo notizie certe, ma è facile pensare che anche i signori d’Arborea avessero la passione dell’uccellagione con l’uso del falco. Evidentemente tale passione contagiava diverse persone del ceto “nobile” e questo fatto spingeva alla cattura dei giovani falchi, più facilmente ammaestrabili alla caccia, se prelevati direttamente dal nido.

Capitolo LXXXVIII°. – Chi ha un cavallo da vendere lo può vendere solo a sardi, e non a continentali, senza il nulla osta della Corte, pena lire 50 di multa: la pesantezza della pena lascia intendere l’importanza dell’ordinanza. [ Nota: non riusciamo a capire il perché la Carta passi da un argomento ad un altro completamente diverso ]. Per Continentali non s’intendono prelati, chierici, abati o borghesi, che esercitano il loro “ufficio” in Sardegna: > ed in Terramingiesos non s’intendat preladu, abati, clerigu, o burghesu de Terra Nosta.

Capitolo LXXXIX°. Gli uomini armati a cavallo, Lieros de Cavallu, di Corte non possono dare o scambiare il cavallo assegnato > chi illi hat a esser iscrittu, nei registri di Corte > in su quadernu dessa Nostra Corti: pena (machicia)di lire 25 di multa. Deve essere comunque rimpiazzato con un altro di buona qualità.

Capitolo XC°. Gli armati a cavallo (Lieros de Cavallu) e soldati, che si presentano alla rassegna o in altro raduno con cavalli d’altri, paghino di pena lire 10. Nota: quanto valeva una Lira? Il confronto va fatto tra la Lira d’Arborea, di Roma, di Pisa, di Genova e d’Europa. Al tempo di Carlo Magno [ prendiamo l’anno 800 d. C. nel quale fu incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero a Roma, nella Basilica di San Pietro, la notte di Natale, per mano del Papa Leone III°]. La Lira di Francia = Libra o Lira d’argento, equivaleva a 12 once = 360 grammi circa. Secondo il Commentatore della Carta Giovanni Maria Mameli, patrizio di Cagliari, la lira di Arborea era l’equivalente di 9 lire del suo tempo (siamo nel 1805). Le multe di conseguenza salatissime ci fanno pensare a quanto fosse rigida la Costituzione di Arborea nei confronti di determinati reati come insubordinazioni, negligenze, trasgressioni, resistenze, etc.. Dal capitolo che segue ( XCI°), possiamo capire meglio il valore della lira visto che un buon cavallo, addestrato al combattimento, valeva da 10 lire in sù. In proposito abbiamo tenuto una interessante discussione con un esperto, il signor Elio Dessì di Guspini, che oltre che essere tanto esperto di Arti Marziali, è anche un allevatore di cavalli di razza nonché ottimo domatore. Secondo lui, infatti, ai tempi attuali (1999, circa) un arabo – sardo, o un arabo - spagnolo ha un prezzo di lire 6 0 7 milioni di partenza, ma se domato ed addestrato alla corsa o al salto ad ostacoli ed al combattimento ( così da poterlo confrontare con un cavallo addestrato al combattimento ed armato ai tempi della Costituzione di Arborea), il suo prezzo sale a 10 o 12 milioni (5 o 6 mila Euro di oggi) se non di più. Dalle precedenti osservazioni e relative valutazioni possiamo affermare che ai tempi della Carta de Logu, il valore della Lira si aggirava intorno al milione di lire di oggi se non di più (1999). Da 10 lire (10 milioni) in sù, recita appunto la Carta.

Capitolo XCI°. I cavalieri armati > Lieros de Cavallu < di Corte devono avere cavalli maschi e del valore non inferiore a 10 Lire > chi bagiant dae liras deghi insusu: e siano con tutta l’armatura che serve ad un uomo a cavallo a sa Sardisca; e siano sempre bardati e con le armi per la rassegna > e siant semper apparizzados cun sos dittos cavallos > sempre per quando noi lo chiediamo > o chi non, torrint a sa mungia > o altrimenti tornino al lavoro giornaliero. Nota: quindi il servizio armato ed a cavallo era un privilegio di grande importanza e per chi non ottemperava alla rigorosa disciplina imposta, la punizione era il ritorno per sempre al lavoro di tutti i giorni.

Capitolo XCIV°. Dello straniero che darà buoi suoi ad un sardo come bovaro o come socio. Dessu Terramingiesu chi hat a dari juhu suu a Sardu pro juargiu o pro sozzu. Nota: il termine Juhu non significa giogo, ma coppia di buoi.Ed issu juargiu (il bovaro) istit (stia) ass’usanza dessa Terra (paese).

Capitolo XCV°. Dessu Cavallu dessa Corti chi si sugheri e seherintillu, a Silva senza paraula dessa Corti. Del Cavallo di appartenenza alla Corte che viene montato senza il nulla osta della Corte. Se il cavallo muore o si ammala il Maggiore dei Cavalli (su Mayori de Cavallos) paghi per detto cavallo a Noi (alla Corte) da uno a dieci, secondo quanto dice la Carta de Logu, per le cose rubate alla Corte ( pro cosa furàda dessu Rennu). E quell’uomo che avrà montato il cavallo paghi al Regno la multa di cento soldi (= lire 10).

Capitolo XCVI°. Dessu chi si hat a partiri pro andari

 

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